Contributi per il settore dell’autotrasporto

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.215 del 13/9/2024 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 208 del 6 agosto 2024 che stanzia 25 milioni di euro per incentivare l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati per il rinnovo del parco veicolare.

La dotazione finanziaria complessiva di 25 milioni di euro è suddivisa nei tre seguenti plafond:

  • 2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
  • 15 milioni per l’acquisizione di automezzi nuovi diesel (con obbligatoria contestuale rottamazione) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
  • 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.
  1. Interventi e contributi previsti

A. Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione da termica ad elettrica – art. 5, commi 1 e 2

Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione da termica ad elettrica

art. 5, commi 1 e 2 –

 

Alimentazione

 

Massa complessiva

Contributo spettante per ciascun veicolo acquistato Eventuale maggiorazione per veicolo rottamato
Classe inferiore a Euro VI step E o Euro 6-E. Classe Euro IV, Euro 4 o inferiore
 

 

CNG

da 3,5 t a 7 t. 4.000,00 euro 1.000,00 euro 3.000,00 euro
oltre 7 t e fino a 16 t. 9.000,00 euro 1.000,00 euro 7.000,00 euro
oltre 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 15.000,00 euro
LNG oltre 7 t e fino a 16 t. 9.000,00 euro 1.000,00 euro 7.000,00 euro
oltre 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 15.000,00 euro
 

 

IBRIDA

(diesel/elettrico)

da 3,5 a 7 t. 4.000,00 euro 1.000,00 euro 3.000,00 euro
oltre 7 t e fino a 16 t. 9.000,00 euro 1.000,00 euro 7.000,00 euro
oltre 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 15.000,00 euro
 

 

ELETTRICA

da 3,5 a 7 t. 14.000,00 euro 1.000,00 euro 3.000,00 euro
oltre 7 t e fino a 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 7.000,00 euro
oltre 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 15.000,00 euro
 

DISPOSITIVI PER LA RICONVERSIONE A TRAZIONE ELETTRICA

 

 

fino a 3,5 t.

 

 

2.000,00 euro

B. Radiazione per rottamazione

  • Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E  -art.  5  comma 4 lett. d.1)  e d.2)
  • Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E  – art. 5 comma 5, lett. e.1)
  • Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E  – art.  5  comma 4 lett. d.3) e d.4)
  • Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E  -art. 5 comma 5, lett. e.2) –

 

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E

-art. 5 comma 4 lett. d.1) e d.2) –

 

Tipo veicolo

Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di

fabbrica

Veicoli Euro 6 step E di massa oltre 7 e fino a 16 t. 7.000,00 euro
Veicoli Euro 6 step E di massa superiore a 16 t. 15.000,00 euro
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E

– art. 5 comma 5, lett. e.1) –

 

Tipo veicolo

Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicoli euro VI step E ed euro 6 E di massa da 3,5 t. e fino a 7 t. 3.000,00 euro

Per veicoli rottamati di classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, fino al raggiungimento del tetto di 5 milioni di euro di contributi erogati:

 

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E

      art. 5 comma 4 lett. d.3) e d.4) –

 

Tipo veicolo

Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di

fabbrica

Veicoli Euro 6 step E di massa oltre 7 e fino a 16 t. 14.000,00 euro
Veicoli Euro 6 step E di massa superiore a 16 t. 30.000,00 euro

 

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E

-art. 5 comma 5, lett. e.2) –

 

Tipo veicolo

Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicoli euro VI step E ed euro 6 E di massa da 3,5 t. e fino a 7 t. 6.000,00 euro

C. Acquisizione di rimorchi, semirimorichi e contenitori per il trasporto intemodale di liquidi pericolosi

  • Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato  – art. 5 comma 7 lett. a), dotato di almeno uno dei dispositivi innovativi
  • Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere  – art. 5, comma 7 lett. b) e c)
  • Acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi   – art. 5 comma 7 lett. d) – Con diritto di precedenza sulle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) nel limite di complessivi euro 200.000 (contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonche’ allo standard ADR)

 

Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato

– art. 5 comma 7 lett. a) –

Rimorchi o semirimorchi UIC e IMO ciascuno dotato di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del D.M.317/2023 Contributo massimo spettante
Senza rottamazione:

 

3.000,00 euro

5.000,00 euro se P.M.I*.

Con rottamazione:

 

5.000,00 euro

7.000,00 euro se P.M.I.

 

 

Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere

     art. 5, comma 7 lett. b) e c) –

Rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti, delle unità frigorifere/calorifere installate per veicoli superiori a 7 t. Contributo massimo spettante
Senza rottamazione:

 

3.000,00 euro

5.000,00 euro se P.M.I.*

Con rottamazione:

 

5.000,00 euro

7.000,00 euro se P.M.I.

Sostituzione equipaggiamenti, delle unità frigorifere/calorifere installate per rimorchi/semirimorchi superiori a 7 t. Contributo massimo spettante
3.000,00 euro

5.000,00 euro se P.M.I. *

 

Acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi

– art. 5 comma 7 lett. d) –

Con diritto di precedenza sulle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) nel limite di complessivi euro 200.000,00

Contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Isotank – ft 20 o swap body 22-24 ft conformi alle norme ASME, ISO, CSC ed allo standard ADR. Contributo massimo spettante
Senza rottamazione:

 

3.000,00 euro

5.000,00 euro se P.M.I*.

Con rottamazione:

 

5.000,00 euro

7.000,00 euro se P.M.I.

 

* In caso di piccola impresa il contributo è determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di media impresa il contributo è determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di grande impresa il contributo è stabilito in euro 3.000 a veicolo.

I contributi di cui al decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi: 

  • per le acquisizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell’ art. 5;
  • per le acquisizioni di cui all’art. 5, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese.

Le maggiorazioni sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita’ del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2028, pena la revoca del contributo erogato.

I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilita’, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all’entrata in vigore del decreto (13 settembre 2024).

 

  1. Presentazione delle domande

Con decreto attuativo ministeriale saranno definite le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze.

  1. Realizzazione degli investimenti

Sono incentivabili tutti gli acquisti di mezzi effettuati successivamente al 13 settembre 2024.